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Il DDL Scuola non cancella le graduatorie di istituto

lentepubblica.it • 24 Marzo 2015

scattiRispondiamo con questo articolo alle numerose richieste provenienti da docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto.

 

Il DDL Scuola, approvato in Consiglio dei Ministri il 12 marzo e dalle prossime settimane al vaglio del Parlamento non prevede la cancellazione delle graduatorie di istituto. Altra cosa, naturalmente, la possibilità concreta di ricevere supplenze.

 

Analizziamo la situazione. Il diffuso timore proviene dal capitolo 1 del documento La Buona Scuola del 3 settembre 2014. A pag 25 si leggeva che, in conseguenza dei provvedimenti normativi che sarebbero scaturiti dopo la fase di consultazione

 

“Le graduatorie di istituto verranno mantenute ma con una sola fascia riservata a tutti (e solo) gli abilitati […] Ciò significa che verranno abolite la I fascia (gli iscritti, attualmente in GaE, saranno assunti tutti) e la III fascia. ”

 

Il documento continuava poi con un affondo “Se consideriamo che molti di coloro che erano iscritti in quest’ultima hanno avuto, di recente, l’occasione di abilitarsi, la maggior parte di coloro che vi sono ancora iscritti oggi ha, in realtà, pochissimi punti. […]Certo non possono essere considerati precari, se non vogliamo correre il rischio paradossale per cui chiunque abbia mai svolto anche solo una settimana o un giorno di supplenza è un precario della scuola”.

 

Queste le dure parole del Ministero a settembre. Inevitabile la confusione, la delusione, la rabbia dei docenti precari.

 

Vediamo invece cosa prevede, all’atto concreto, il DDL

 

La prima fascia delle graduatorie di istituto continua ad esplicare la propria efficacia fino all’a.s. 2016/17 incluso, per i soggetti già iscritti, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni (sappiamo essere i 23.000 docenti della scuola di infanzia in stand by per il progetto 0-6).

 

Oltre a ciò, il DDL non interviene su seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto, che quindi rimangono in vigore per il periodo per cui sono state costituite (fino all’a.s. 2016/17).

 

Le supplenze. Sia il Ministro, che il Premier, che la Sen. Puglisi (PD) hanno più volte ribadito che nel corso dell’a.s. 2015/16 sarà necessario ricorrere a supplenze annuali in quanto ci sono classi di concorso i cui posti non sarà possibile coprire neanche svuotando GaE e GM. Il numero esatto non è ancora quantificabile (nella conferenza stampa del 12 marzo si è parlato di circa 10.000 incarichi, le discipline più certe sono matematica, lettere scuola secondaria I grado e lingue).

 

Supplenze fino a 10 giorni. Saranno attribuite ai docenti dell’organico dell’autonomia. La sostituzione potrà avvenire anche su gradi di scuola diversi, quindi, un docente della primaria potrà supplirne uno della secondaria e viceversa.

 

Ne consegue che supplenze superiori a 10 giorni, temporanee, continueranno ad essere attribuite secondo le modalità consuete. Una rassicurazione arriva in tal senso, ancora una volta dalla Sen. Puglisi, da noi intervistata.

 

Certo, l’art. 7 del DDL “utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purchè possegga titolo di studio valido per l’insegnamento” non fa dormire sonni tranquilli ai precari, ma al momento non si può prevedere l’ambito e la misura in cui sarà utilizzato.

 

I 36 mesi. Un punto molto contestato del DDL è la norma secondo la quale le supplenze su posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche continuativi.

 

Le supplenze temporanee di cui abbiamo parlato nel precedente capoverso, non rientrano in questa disciplina in quanto sono sostituzione di titolare,e non si svolgono su posto vacante.

 

Indubbiamente però il problema rimane per chi ha già raggiunto nell’a.s. 2014/15 tale soglia.

 

Il tutto in attesa del prossimo concorso che, ad andar bene, porterà nuovi docenti in cattedra dal 1° settembre 2016.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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